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Sistema Fiscale Veneto

RIPARTIZIONE DELLE IMPOSIZIONI
La terraferma era suddivisa in 100 “carati”, ognuno del valore di X ducati e ogni provincia fu “caratata” della propria quota e così la Serenissima si assicurò ampi margini di discrezionalità potendo dosare la suddivisione secondo l’opportunità politica. Una volta stabilito quanto era dovuto da ogni singola provincia, si provvedeva alla ripartizione dei carati stabilito fra i “corpi”: Città, Territorio, Clero e Luoghi con giurisdizione separata, cioè la Riviera e le tre Valli, Asola e Lonato. Anche questa seconda suddivisione, come la precedente, avveniva d’autorità, secondo l’arbitrio del principe, il quale ovviamente cercava di mediare fra i diversi interessi particolari dei vari corpi, spesso contrapposti. A partire del 1431, i 24 carati assegnati al bresciano furono così suddivisi: Città, carati 9 ½; Territorio, carati 14 ½. Queste quote rimasero sostanzialmente inalterate fino al 1561, anche se potevano essere rettificate qualora una delle parti fosse riuscita a dimostrare di essersi eccessivamente impoverita rispetto alle altre e avesse inoltre accumulato una forza contrattuale tale da costringere il senato di Venezia a prendere in considerazione le sue richieste.
Stabilite le quote spettanti ad ogni corpo, la Città, il Clero, il Territorio e i Luoghi separati provvedevano al rinnovo del proprio rispettivo estimo, al fine di adeguarlo alle variazioni delle ricchezze – individuali per la città e collettive per il territorio e i Luoghi separati – che si erano verificate nel periodo che aveva vigoreggiato l’estimo precedente. Per fare un esempio concreto, utilizzerò l’estimo del 1443, steso per ripartire la “talea” di 24.000 ducati che la provincia di Brescia doveva pagare a Venezia nel 1444: in quell’occasione il territorio doveva versare lire 87, soldi 6 per ogni lira d’estimo posseduta.
Stabilita la cifra per il territorio, questa veniva suddivisa tra le varie Quadre, in base all’estensione delle terre coltivate e in base alla popolazione; ogni Quadra poi suddivideva la somma a lei assegnata tra i vari Comuni che la componevano, anche qui in base all’estensione e alla qualità delle terre coltivate e in base alla popolazione del Comune. In questo modo ogni Comune doveva corrispondere la somma stabilita. Per fare questo, si prendeva come punto di riferimento l’estimo del Comune:
Fatto l’estimo si divideva la quota di tassa assegnata per il valore complessivo ottenuto con l’estimo, ottenendo così la cifra reale che ciascun possessore di reddito doveva pagare per ogni lira o frazione di essa allibratagli. In pratica si eseguiva una semplice proporzione del tipo:
Capitale tot : capitale personale = Quota – tassa assegnata : X per cui:
X = Capitale personale x Quota assegnata / Capitale tot oppure:
X = Quota assegnata / Capitale tot x capitale personale
dove X rappresenta la tassa reale che ogni possessore (contribuente) era tenuto a versare.
Il capitale totale e quello personale erano ricavati dall’Estimo; è chiaro che conoscendo l’ammontare della tassa assegnata ad ogni paese (ben stabilita ed attribuita di volta in volta nell’ambito della Quadra), era (ed è) facile determinare la somma precisa di tassazione che ogni contribuente doveva versare.
NON è conosciuto il valore assegnato alle Quadre e neppure il valore che ogni Quadra assegnava ai propri comuni!!! Se si conoscessero tali valori si potrebbe facilmente calcolare il valore del contributo fiscale per ogni cittadino e per ogni contadino!

1 ducato =11 lire = 220 soldi = 2640 denari
1 lira = 20 soldi = 140 denari
1 soldo = 12 denari = 0,20 lire = 0,2012 ducati
1 denaro = 0,0833 soldi = 0,0042 lire = 0,0004 ducati

 

 

Argomenti della Premessa

Descrizione del territorio di Ospitaletto
Richiamo Catastico Da Lezze e riporto quanto scriveva su Ospitaletto con accenno alla limitazione dell’imbotado, che trascrivo e riporto in allegato
Commento all’estimo 1598 e quadro generale:
– + antico estimo è del 1385: a quel tempo Ospitaletto faceva parte della Quadra de Rovado
– elenco estimi viscontei e malatestiani (periodo Malatestiano 1404-1421)
– dominio veneziano dal 1426: Ospitaletto passa nella Quadra de Travajado
Sistema fiscale veneto: i dazi numerosi e colpivano anche i generi di prima necessità; le gravezze (tasse dirette sulla proprietà: sui beni mobili ed immobili) – L’imposizione dei sussidi e delle gravezze non si fondava dunque sulle effettive disponibilità economiche dei sudditi di Terraferma, ma sulle necessità di bilancio della Serenissima – È chiaro che questi criteri non garantivano una equa distribuzione del carico fiscale, il quale non era fondato su una rilevazione generale ed omogenea dei beni e dei redditi, ma veniva imposto d’autorità secondo le necessità del bilancio di Venezia. Una volta definito il contributo cui era obbligata, ciascuna provincia doveva provvedere a una ripartizione delle “quote o carati stabiliti” all’interno dei diversi “corpi sociali” (cittadini, clero, famiglie nobili, territoriali, ecc.) che la componevano – Per esempio, fin dalla prima compilazione dell’estimo del 1430 la città “per repartir fra i suoi cittadini la porzione di gravezze che gli toccava sopra gli caratti 9 e mezzo fece il suo estimo da per sé il suo, per repartir tra i suoi comuni e scoder con giustizia la porzione che gli toccava sopra i 14 caratti e mezzo”.
Ripartizione delle imposte – Stabilita la cifra per il territorio, questa veniva suddivisa tra le varie Quadre, in base all’estensione delle terre coltivate e in base alla popolazione; ogni Quadra poi suddivideva la somma a lei assegnata tra i vari Comuni che la componevano, anche qui in base all’estensione e alla qualità delle terre coltivate e in base alla popolazione del Comune. In questo modo ogni Comune doveva corrispondere la somma stabilita. Per fare questo, si prendeva come punto di riferimento l’estimo del Comune:
Fatto l’estimo si divideva la quota di tassa assegnata per il valore complessivo ottenuto con l’estimo, ottenendo così la cifra reale che ciascun possessore di reddito doveva pagare per ogni lira o frazione di essa allibratagli
ESTIMO – L’estimo dunque assolveva una duplice funzione: quella di indicatore del patrimonio fondiario e di divisore e ripartitore delle tasse comminate.
Il primo estimo generale congiunto fra città e territorio fu pubblicato solo nel 1591, mentre il successivo fu bandito ben cinquant’anni dopo, nel 1641.
Mentre l’estimo della città serviva solo per stabilire il coefficiente da utilizzare per imporre le “gravezze” al singolo cittadino, quello del territorio serviva anche da indicatore della consistenza patrimoniale dei singoli paesi e quindi da divisore delle quote d’imposta fra le varie comunità.
Il carato così assegnato ad un paese rimaneva però invariato per tutto il periodo in cui vigoreggiava l’estimo, indipendentemente dalla variazione patrimoniale positiva o negativa della Comunità. Dato però che fra una operazione di rinnovo e l’altra intercorreva assai spesso un lungo lasso di tempo, il mancato adeguamento delle imposte dirette alla variazione patrimoniale finiva per accelerare i processi di impoverimento o di arricchimento delle singole comunità, generando così profondi squilibri sociali e contrapponendo fra loro i paesi del contado.
Il primo estimo generale, concordato fra la città e il territorio pubblicato nel 1591 richiese ben 28 anni di gestazione: fu infatti bandito dal Senato Veneto nel 1563 per verificare il rapporto esistente fra i beni mobili e fondiari dei vari corpi, soprattutto fra la città e il territorio, il quale si era visto spogliato, in poco più di un secolo, di buona parte della sua terra. Il procedimento per la stesura dell’estimo generale della città e del territorio era abbastanza complesso e andò nei secoli, pur rimanendo invariato nei suoi meccanismi fondamentali.
Per il territorio, in una prima fase, i consoli dei comuni, dopo aver raccolto le dichiarazioni individuali di proprietà dei singoli contadini (polizze), predisponevano i libri d’estimo da consegnare all’ufficio del territorio; successivamente una lunga serie di ricerche, d’inquisizioni, d’interrogazioni degli estimandi – svolte dai “perquisitori” nominati dal territorio – doveva verificare che fosse dichiarato con fedeltà e senza frode il patrimonio complessivo sia della comunità che dei singoli. Infine l’estimo definitivo veniva redatto a Brescia negli Uffici del Territorio, sulla base dei libri degli estimi raccolti dai sindaci delle quadre.
Vediamo ora alcuni valori dei terreni nella seconda metà del cinquecento:

A questo punto dall’estimo del 1598, che ho trascritto, riporto il totale dei Contadini, poi vedremo il totale dei Cittadini ed infine il TOTALE Globale di tutto il paese.
Nell’elenco delle Contrade di Ospitaletto, nel quale ho inserito anche tutti i terreni (pezze di terra) elencati nell’Estimo del 1598, ho potuto calcolare il valore del piò contrada per contrada: i valori si possono facilmente trovare appunto nell’elenco delle contrade.
Ultima osservazione: si tratta di un estimo dei fabbricati e dei terreni agricoli; da questo estimo sono esclusi gli artigiani, i negozianti, i commercianti, i professionisti, gli artisti, ecc.

Scudo bsno= 7 lire piccole
Soldo = 12 denari =1/20 lira piccola
Lira piccola = 20 soldi = 240 denari
Ducatone = 11 lire piccole
Zecchino = 22 lire piccole

Piò = 100 tavole quadrate = mq 3233
Tavola = mq 32,55
Pertica = mq 8,138

Braccio o piede = m 0,475
Pertica = 6 piedi = 2,852

Zerla = lt 49,742
Brenta = lt 74,61
Carro = lt 596,88

NB: datio dell’imbotado et hostaria (tassa che si pagava per il vino messo in botti)

Privilegium et limitationis communis et hominum terre Hospedaletti
Hyeronimus Priolus Dei gratia dux venetiarum etc. nobilibus et sapientibus viris, Francisco de ca Talipetra de suo mandato Potestatis, et Hyeronimo Mauroceno capitanius Brixiae et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis ex heri in consilio nostro rogatum capta fuit pars tenoris infrascripti videlicet:
Dalla supplicazione hora letta del Comune di Hospedaletto del territorio bressano, questo conseglio ha inteso l’humile rechiesta sua che li sia limitato così per il datio dell’imbotado, come per quello dell’hostaria quanto havera da pagar all’anno si come è limitato alli comuni di Franza Curta et altri luogi di quel territorio, et questo per fugger le liti et inconvenienti che nascono per non esser la detta limitatione, la qual cosa parendone giusta et conveniente non meno per quiete de essi sudditi nostri, che per essere ciò senza niuno interesse per la camera nostra di Bressa così consigliando anco i Rettori nostri di essa città però
L’andarà parte che per autorità di questo conseglio sia limitata al detto comune dell’hospedaletto che debba pagar ogni anno per il datio dell’imbotado e dell’hostaria nella camera sudetta de Bressa lire mille trecento e talli ministri di detta camera lire dodesi si che in tutto siano lire 1312 alli tempi debiti et limitati si come pagano li altri comuni che hanno limitazione, di che ne sia datto aviso alli detti Rettori nostri di Bressa et successori per la debita essecution sua.
quare auctoritatem suprascripti conselii mandamus vobis ut consessionem nostra suprascriptam observetis et ab omnibus observari et in cancelleriam nostram registrari, presentatique restitui faciatis; datte in nostro ducale palattio die 31 martii indictione nona 1566.
Regestrate die 4 aprilis 1566 — Antonius Plathea nodaro

Rectores Brixiae
Per reverente essecutione di lettera ducale delli 31 marzo passato prossimno et della parte presa nell’ecc.mo Senato a instantia del comune et homini del Hospedaletto, comandiamo alli ministri della camera ducale di questa città che secondo la limitazione fatta alli detti comune et homini de lire mille trecento all’anno da esser pagate in essa camera et altre lire dodeci ad essi ministri per il datio dell’imbotado e delle hostarie, debbano descrivere nelli libri di essa camera il detto comune dell’Hospedaletto con la limitazione predetta da esser pagata alli tempi debiti et limitati si come pagano li comuni di Francia Curta et altri limitati.
In quorum fidem
Brixia die 27 aprile 1566 — Anthonius Platea nodaro

 

Die 10 maggio 1566 ……………

 

Die 20 sudetti
Pro comune et hominibus terre Hospitaletti Rlit Francesco de Paldinus officialis heri citasse o vitasse bifros pro hoc sero coram ad videndum declarari ipsos teneri constituere pro eorum rata limitationis et qualibet alia de(?) causa pro ut melius declarabitur cum dicto comune xxxx vide licet
Rev.do d. David Odasium ad habitationem
Ecc.mo d. Hieronimus de Beatis fisicum ad habitationem
d. Agustinus de Alenis p.r
d. Ariginum Panizolum p.r
d. Evangelista et Useppum de Useppinis ad habitationem
d. Andream Gerenzanum personatim
d. Jo Jacomo Scaratto personatim
d. Julium Tajettum personatim
d. Bartholomeum Odasium ad habitationem et
d. Baptistam Guarnerium personatim

 

 

 

 

Giuseppe Bonomi: