27/04/1697 (Sigle iniziali da decifrare …)
Anno ab incarnatione Domini Nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo nonangentesimo septimo indictione quinta die vero sabbati vigentesimo septimo mensis aprilis-
Volendo l’honoranda Compagnia de’ sigg. Corrieri di questa serenissima republica a cui spetta il governo e regola di tutte le Poste del serenissimo dominio devenire all’eletione del mastro della Posta della Terra dell’Hospedaletto; per questo effetto sono comparsi avanti medesimo Nodaro e testimoni infrascritti li detti Francesco Marienio Gastaldo, Antonio Amoval de Tassi (o de Tarsis) forier maggiore, Antonio Tarsis vicario e Lorenzo Basso vice scrivano della sopranominata Compagnia, e facendo per la libertà che tengono in vigor della carica loro spontaneamente per nome, e vice della suddetta honoranda Compagnia hanno eletto si come con il tenor di questo pubblico Instrumento eleggono per Mastro della Posta della Terra dell’Hospedaletto domino GioPaolo Lando q domino GioBatta, se ben absente quivi presente però il sig. Alvise Torni q Lorenzo, che come procuratore dello stesso domino GioPaolo con particolare facoltà di far le seguenti cose in vigor di procura rogata da domino GioBatta Foresti nodaro di Brescia a 5 marzo prossimamente decorso con la sua legalità in forma dello stesso giorno stipola e sul investitura riceve con li pati, modi, conditioni et obbligationi che più sotto saranno dichiarate, cioè:
Sia tenuto et obbligato detto domino GioPaolo servir con ogni fede et debita diligenza ogni et cadauni ecc.mo Rettore di Brescia e tutto il territorio Bresciano et ogni altro pubblico Rappresentante che quovis modo potesse capitare in detta servisditione per tutto il tempo ch’esserciterà deta cariva, senza alcuna benchè minima alteratione delli pagamenti soliti salvo però quando dalla pubblica autorità gli fosse concesso.
Sia inoltre obbligato portar le staffete dalla sua alle altre Poste convicine in ragion di lire due per posta in circa, salve però giuste cause in tutto e per tutto conforme l’ordine dell’ill.mi Provveditori di Comunai
Di più habbi obligo di tener sei cavalli buoni e sufficienti per il servitio della deta posta e tanti di più quanti facessero bisogno secondo l’accidenti.
Sij tenuto et obbligato esso Landi dar li cavalli e portar li trenta due corrieri della serenissima repubblica così correndo in diligenza come ritornando a piano per soldi quaranta per cavallo solito ab antico suo pagamento come doverà anco fare con li forzieri ordinarij a soldi trenta cinque per cavallo, le staffete soldi quaranta per posta et in ragion di posta, e qualsivoglia altro corriero che in qual si voglia modo capitasse alla sua posta, il perchè (il quale) andasse o venisse spedito con questo nome di corriero dal mastro della Posta di Crema, di Bergamo, ovvero da altri di quei così anche che fossero spediti dall’ambasciator di Turino (fasino?) e residente di Milano, quali tutti siano portati da lui nella medesima forma o per lo stesso pagamento che doverà fare li sopra deti trenta due corrieri della serenissima Signoria, quando questi tali venissero spediti per pubblico servitio conforme il solito, e non in altra maniera, li quali doveranno portar al sudeto Mastro di Posta fede autentica d’esser stati spediti per pubblico servitio secondo l’ordinario costume altrimenti facendo possi farsi pagare vigorosamente come da ogni altri in ragion d’un Ducatone per Posta giusto la formae consueto antico e come si è fatto per il passato.
Resta parimente tenuto et obbligato esso domino GioPaolo Landi da esseguire et osservare tutti li ordini di già fatti dagli ill.mi sopradetti Provveditori di Commun o che fossero per farsi esso proposito di poste et in particolare sij obbligato esseguire in tutte le sue parti con puntualità gli ordini di già fatti dalli suddetti Corrieri in questo proposito sin sotto li 12 luglio 1630 et quelli confirmati et ampliati dalli sopradetti ill.mi Provveditori di Commun a 18 del detto mese del tenor come in quelli ad esso Landi benissimo noti come detto sig. suo Procuratoire così afferma havendone di già il suo principale havuto copia.
Di più detti sig. Corrieri concedono licenza ad esso domino GioPaolo di potersi far pagare da ogni privata persona sia chi si voglia, eccetto li sudetti nominati per una posta e mezza dall’Hospedaletto a Palazzolo e questo per la giusta causa di mancamento giusto in tutto e per tutto le patenti sopra ciò disponenti.
Aggiungono appresso che la presente investitura duri e durar debba per anni tre prossimi venturi hoggi principiati; con dichiaratione che un anno avanti il terminar della medesima debba il detto Landi portarne notitia alla suddetta Honoranda Compagnia acciò devenir possa a qualche deliberationi che stimarsi più proprie altrimenti facendo decada immediate dal beneficio di essa Posta ne possa mai in quella essere confermato ne eletto.
Dichiarando di poi che sia obbligato detto domino GioPaolo capitando l’ordinario di Milano con forastieri dargli li cavalli a lire tre e soldi due l’uno per posta et il simile si intendi dell’ordinario di Litto o …
Come pure sia tenuto et obbligato detto Landi contribuir ogni anno per regalia durante questa investitura due pesi di candele di sero (cera), cioè uno peso al sig. Gastaldo et uno peso al sig. Corrier maggiore che pro tempore saranno dovendo partecipar a corrispondere deta regalia nel mese di ottobre prossimo venturo del corrente anno 1697 e così d’anno in anno con tutta puntualità.
Et a cautione maggiore della detta Honoranda Compagnia il sopradetto sig. Alvise Torni facendo come procuratore di domino GioGiacomo q Marco Antonio Landi zio paterno del soprannominato domino GioPaolo con special facoltà di far le cose infrascritte in vigor della riferita procura volontariamente per nome dello stesso domino GioGiacomo ha laudato et lauda il presente instrumento e di esso con tutte le cose quivi contenute l’ha costituito e costituisce fideiussior e sicurtà nec non pieggio e principal pagator simul et in solidum con detto domino GioPaolo suo nepote in ogni caso e tempo in tutto e per tutto come lui è (sia) tenuto et obbligato sotoponendo per ciò dette parti e per l’inviolabile essecutione delle cose di sopra dichiarate respetivamente tutti li beni loro d’ogni sorte presenti e futuri. Super quibus rogatus fui ecc.
Actum Venetijs Spiecialti ito scripturi a nostra preesentibus rev.mo domino Antonio Marchesini causidico regulari lateranense et domino Rinaldo Terzi q Gottardi testibus
Ego Orlandus Gratioli q domini Petri Alberti PubblicusVenetiarum notharius de premissis rogatus una cum domino Bartholomeo Mandeli etiam Nothario veneto in fidem subscripsi et signavi.